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T.U. 16/02/20011. Con Decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale Decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione. 2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. 3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. 4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio. Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31) 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile. Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio Decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione. Art. 131 (L) Controlli e verifiche (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; Decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti. 3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132. Art. 132 (L) Sanzioni (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. 2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonchè il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. 6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni. Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; Decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario. Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) 1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente Legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario. Art. 135 (L) Applicazione (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37) 1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2. Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonchè con il titolo I della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della Legge medesima. Parte III Disposizioni finali Capo I Disposizioni finali Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni a) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31 b) Legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3 c) Legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c) d) Legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48 e) Decreto-Legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in Legge 25 marzo 1982, n. 94. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; De- creto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2; Legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; Legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16; Legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, Legge 18 novembre 1998, n. 415; Decreto-Legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1; Legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6; Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669; Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56; Legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61 m) Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425. Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore 1. Restano in vigore le seguenti disposizioni a) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b) b) Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni c) Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f) d) Legge 24 marzo 1989, n. 122 e) articolo 17-bis del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203 f) articolo 2, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi a) Legge 5 novembre 1971, n. 1086 b) Legge 2 febbraio 1974, n. 64 c) Legge 9 gennaio 1989, n. 13 d) Legge 5 marzo 1990, n. 46 e) Legge 9 gennaio 1991, n. 10 |
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